Nell’aula della corte d’assise del Tribunale di Bari, l’intelligenza artificiale finisce sul banco degli imputati .
L’iniziativa è del Club delle Imprese per la Cultura di Confindustria Bari e BAT, su idea di Gianni Sebastiano.
Le udienze sono quattro: 9, 16 e 23 ottobre, 4 novembre.
Se il processo all’AI è simulato, i protagonisti sono persone che svolgono per lavoro i ruoli tipici del processo penale.
Presiede il collegio la presidente della Corte d’Appello di Bari, Maria Mitola, affiancata dalla giudice a Latere Rosa Calia Di Pinto (oltre ai componenti della giuria popolare).
Sostiene l’accusa il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari, Roberto Rossi, affiancato dall’avvocata Valeria Logrillo e dall’avvocato Francesco Carparelli.
La difesa è affidata a quattro avvocati del foro di Bari, guidati da Michele Laforgia.
Ci sono capi di imputazione scritti, testimoni esperti sentiti in esame e controesame, una giuria popolare che deciderà nell’ultima udienza dopo la requisitoria e l’arringa.
Nella prima udienza ho deposto come testimone esperto della difesa sul primo capo di imputazione (istigazione al suicidio).
Che cosa dicono i capi di imputazione?
(i) Istigazione e agevolazione al suicidio, sostituzione cognitiva e manipolazione attraverso sistemi conversazionali: uno studente di diciassette anni, 847 sessioni in otto mesi, un sistema conversazionale reso accessibile senza verifica dell’età e senza limiti d’uso, la contestazione di avere istigato mediante la compiacenza sistematica e di avere agevolato per omissione, ai sensi dell’art. 40, comma 2, del codice penale.
(ii) Illecita diffusione di contenuto sintetico diffamatorio mediante deepfake (artt. 612-quater, 595, comma 3, e 494 del codice penale).
(iii) Lesioni personali colpose gravissime da ritardo diagnostico determinato da sistema automatizzato (art. 590, comma 3, del codice penale).
(iv) Sostituzione algoritmica del lavoro, esclusione collettiva opaca, controllo illecito e disastro ambientale da consumo energetico dei sistemi impiegati.
Perché la forma del processo?
Un convegno finisce per ospitare solo discorsi di esperti che lanciano allarmi generici: si dice che l’intelligenza artificiale è pericolosa, che va governata, che servono regole.
Un capo di imputazione no. Un capo di imputazione ha bisogno di un fatto, di una data, di una norma e di un titolare dell’obbligo che si assume violato.
Il primo capo di imputazione, ad esempio, contesta l’agevolazione per omissione ai sensi dell’art. 40, comma 2, del codice penale: per arrivarci occorre dire quale obbligo giuridico di impedire l’evento esistesse, e in capo a chi gravasse.
Si scopre così che le norme esistono già, e che hanno un destinatario.
Il processo, a differenza del convegno, prevede poi una difesa. Chi difende è costretto a cercare chi doveva fare che cosa.
Cosa ho detto nella mia “testimonianza”.
Per rispondere alla prima domanda (“Una tecnologia può essere considerata responsabile di un danno patito da un essere umano?”) sono partito da due elementi: uno recentissimo, l’altro molto remoto.
Quello recentissimo è un passaggio dell’Enciclica “Magnifica humanitas sulla custodia della persona umana nel tempo dell’intelligenza artificiale” di Leone XIV (n. 140): «Ogni tecnologia educa chi la utilizza. Educare all’uso dell’IA implica quindi educare a decidere quando e per cosa non usarla».
Quello remoto è il ciottolo di fiume scheggiato (nella foto qui a fianco) che è tra i primi strumenti in pietra pensato e realizzato dai nostri antenati. Serviva per tagliare carne, rompere ossa e lavorare il legno.
Certamente qualcuno lo ha usato per ferire/uccidere un suo simile. Come, millenni dopo, qualcuno ha usato un aereo pensato e costruito per far muovere cose e ed esseri viventi come arma per abbattere un grattacielo e uccidere migliaia di persone (attentato alle torri gemelle di New York del 2001).
Ho sottolineato che:
1. L’uomo è le tecnologie che pensa e realizza o non è.
2. Ciò che si sta processando in questo processo è l’uomo in quanto capace di inventare nuove tecnologie senza le quali egli non è.
A cominciare dalla tecnologia del linguaggio articolato e dalla tecnologia della scrittura. Con esse abbiamo costruito civiltà (anche se c’è chi usa il linguaggio per offendere e c’è chi i libri li brucia). E come tutte le tecnologie anche esse retroagiscono sull’uomo stesso. Linguaggio e scrittura (essendo tecnologie del pensiero) retroagiscono sul modo di pensare.
Illuminanti sono le pagine di un libro di 50 anni fa di Eisenstein: “Le rivoluzioni del libro”.
E oggi qualcuno dice che i giovani sarebbero meno preparati perché leggono meno libri (e, quindi, perché altre tecnologie hanno retroagito in maniera diversa rispetto al libro sul loro modo di pensare).
Ho fatto gli esempi del ciottolo e dell’aereo usati per uccidere. Nessuno li ha processati in quanto tecnologie.
Eppure, ci abbiamo provato, e per secoli.
Nel diritto inglese l’oggetto o l’animale che una giuria di inchiesta dichiarava responsabile di una morte veniva confiscato alla Corona. Si chiamava deodand. Si processava il carro, la trave, il bue.
L’istituto fu abolito nell’800 quando le ferrovie cominciarono a uccidere e confiscare la locomotiva divenne insostenibile. Poco dopo entrò in vigore la legge che per la prima volta dava ai congiunti di chi era morto il diritto di chiedere il risarcimento al vettore.
Il rito rispondeva a un bisogno che riconosciamo: un evento grave senza un autore individuabile è difficile da sopportare, e la designazione di un colpevole restituisce un ordine.
Si smise di processare la cosa nel momento esatto in cui si cominciò a chiedere conto all’impresa.
Gli obblighi, nel frattempo, esistono. L’art. 28 del regolamento sui servizi digitali impone ai fornitori di piattaforme accessibili ai minori misure adeguate e proporzionate. L’art. 5 dell’AI Act vieta i sistemi che sfruttano le vulnerabilità dovute all’età. L’art. 50 impone di dire all’utente che sta parlando con una macchina.
Tutti questi obblighi hanno lo stesso destinatario: chi il sistema lo progetta, lo immette sul mercato, lo mette a disposizione del pubblico. E l’apparato sanzionatorio c’è, è quello dell’art. 99 dell’AI Act, ed è amministrativo: ritiro dal mercato e sanzioni commisurate al fatturato mondiale.
TORNIAMO A DOVE SIAMO PARTITI
L’uomo è le tecnologie che pensa e realizza, o non è. A cominciare dal linguaggio articolato e dalla scrittura, con cui abbiamo costruito le civiltà, anche se c’è chi usa il linguaggio per offendere e c’è chi i libri li brucia.
Ogni tecnologia nuova produce la sua forma di luddismo, e quella del nostro secolo riguarda l’intelligenza artificiale. E questo caso a me sembra un’implicita forma di luddismo che poi altro non è che paura del nuovo.
Si dice: ma questa è una tecnologia diversa dalle altre. Più pervasiva. E’ vero. È possibile che le tecnologie ci facciano male? Sì.
Ma se l’uomo è le tecnologie che inventa, il suo eventuale destino nefasto dipende soprattutto da altro: da un fondo irrisolto di violenza e di sopraffazione, o dal non essere abbastanza intelligente nonostante la capacità di inventare macchine.
Mi piace pensare che l’uomo abbia anche la capacità di sopravvivere alla parte peggiore di sé. Magari con l’aiuto dlle tecnologie e in particolare di una delle tecnologie che ha inventato, e che si chiama diritto.
Alla seconda domanda “Quel ragazzo doveva essere protetto e tutelato: ma da chi?” ho risposto in questo modo.
Il capo di imputazione descrive uno studente in stato di crisi psichica documentata, in condizione di isolamento relazionale ormai completo, che aveva cessato ogni confronto con i docenti.
Sono tre fatti che non accadono in privato.
Una crisi documentata è stata vista da qualcuno e messa per iscritto. Un isolamento che diventa completo si compie davanti a delle persone. L’abbandono della relazione educativa accade dentro un’aula.
A ciascuno di quei fatti l’ordinamento aveva già fatto corrispondere un compito, e ogni compito ha un titolare.
Gli artt. 147 e 315-bis del codice civile pongono in capo ai genitori il dovere di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente il figlio, nel rispetto delle sue capacità e delle sue inclinazioni.
L’art. 5 della legge 71/2017 impone al dirigente scolastico che venga a conoscenza del disagio di informare chi esercita la responsabilità genitoriale e, nei casi più gravi, di riferire alle autorità competenti. L’art. 4-bis della stessa legge prevede il servizio di sostegno psicologico agli studenti. Il patto educativo di corresponsabilità, previsto dal regolamento del 1998, include l’impegno della scuola e delle famiglie a collaborare perché le situazioni di disagio emergano.
La legge del 2019 sull’educazione civica inserisce fra le competenze da insegnare la capacità di evitare, usando le tecnologie digitali, i rischi per il proprio benessere psicologico .
In FRANCIA qualcuno auspica l’introduzione di un nuovo reato: quello di “negligenza digitale”. Si propone di integrare l’articolo 227-17 del Codice penale francese (che sanziona con la reclusione fino a due anni la messa in pericolo dei minori), al fine di punire le gravi inadempienze da parte di alcuni genitori nell’adempimento dei loro obblighi di tutela della salute e della sicurezza dei propri figli di fronte agli strumenti digitali, in particolare fin dalla più tenera età. (Commissione d’inchiesta sugli effetti psicologici di TikTok sui minori istituita dall’Assemblea nazionale francese).
Alla terza domanda “Concretamente cosa si poteva fare per evitare quell’epilogo così tragico?” ho risposto così.
Come detto, Papa Leone ha scritto: «Ogni tecnologia educa chi la utilizza».
La tecnologia retroagisce sull’uomo. Così la scrittura, così la tecnologia della scrittura. La nascita del libro.
Se le tecnologie vengono usate senza nessuna preparazione vengono usate male e possono fare male (vale per l’auto, vale per i telefonini, vale per tik tok). Nessuno dubita che per guidare l’auto occorra prendere la patente. Per usare l’AI, secondo la legge italiana, basta avere 14 anni.
Il decreto legislativo 149/2026 pone due compiti alle Università: (i) insegnare AIgen in tutti i corsi di laurea; (ii) formare chi deve insegnare AIgen alle nuove generazioni.
Vero problema: chi oggi possiede le competenze per insegnare ad usare ai giovani ad usare correttamente l’Aigen, una tecnologia appena nata, nei diversi contesti?
Quella della formazione mi sembra l’unica strada.
Le foto riportate sono di Clarissa Lapolla










