Il futuro del diritto

DiGiovanni Pascuzzi

25 Settembre 2026

Il 25 settembre 2026 ho partecipato, nell’Aula Magna «Francesco Maria Silla» dell’Università di Foggia, al convegno «Formazione e ruolo del giurista. Contromisure culturali alla crisi del sapere giuridico», organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza. La mia relazione, nella sessione pomeridiana dedicata alle contromisure, si intitolava «Il futuro del diritto».

Di seguito una breve sintesi delle cose che ho detto. A seguire le slides che ho presentato.

L’espressione «futuro del diritto» è polisemica. C’è il futuro del diritto, dove il soggetto che cambia è il diritto. C’è il diritto del futuro, che richiede previsioni sul mondo che verrà. C’è il futuro come bene giuridico, protetto quando si parla di generazioni future e rivendicato quando qualcuno chiede che gli sia lasciato un domani. C’è il futuro come tempo tecnico, cioè il diritto in preparazione. E c’è la fine del diritto, dove «fine» vale insieme scopo e cessazione.

Ho parlato soprattutto del primo di questi significati.

Un vecchio brocardo recita: “Ubi societas ibi ius”. Dai suoi elementi ho ricavato quattro variabili: i luoghi in cui il diritto si forma, il suo tempo, la societas a cui si riferisce, le forme che la regola può assumere.

Fra i luoghi ho insistito su quello che chiamo tecnologico, fatto di codici, standard, protocolli e configurazioni. Non è un quarto territorio accanto allo Stato, allo spazio globale e al cyberspazio: è uno strato che opera dentro ciascuno di essi.

La parte centrale dell’intervento riguardava una domanda semplice: che cosa fa mutare il diritto? Ho individuato tre profili. Le cause, in prevalenza esterne al diritto, fra cui il conflitto. Le tecniche giuridiche attraverso cui il mutamento passa: dalla riforma legislativa al revirement, dalla prassi contrattuale alla circolazione dei modelli. E le tecniche cognitive con cui il singolo giurista concepisce una soluzione nuova per problemi vecchi e nuovi.

Hanno però tutte la stessa caratteristica, ed è quella che condiziona il resto. Dicono perché e come il diritto è mutato. Nessuna dice come muterà.

Da qui la scelta di rinunciare a una previsione e di procedere per scenari. Ne ho isolati sedici, raggruppati intorno a tre domande: chi scrive la regola, dove la regola si forma, se la si può discutere. Per ciascuno ho detto che cosa cambia, quale segnale è già in corso, che cosa lo renderebbe prevalente, che cosa si guadagna e che cosa si perde.

Ne ho approfondito cinque in particolare. Lo svuotamento dello stato di diritto, dove la forma resta osservata e la sostanza si svuota. Le regole scritte da poteri privati, dai gestori delle piattaforme ai comitati che elaborano gli standard tecnici. La tecnologia che diventa regola e si fa rispettare da sé, dove il precetto non vieta ma impedisce, e dove si perde anche l’eccezione, perché la macchina non conosce la causa di giustificazione. La composizione al posto dell’accertamento, dove la lite si chiude con un accordo e l’ordinamento non ottiene una regola. E il giurista che certifica invece di progettare.
L’ultimo scenario mi ha riportato al tema del convegno.

Le regole nuove nascono oggi in documenti tecnici, in contratti di piattaforma, in progetti di sistema. I giuristi in quei luoghi ci sono già: siedono nei comitati, redigono le clausole, firmano i pareri di conformità. La domanda non è se siano presenti ma: in quale veste sono li. Chi progetta lo strumento decide che cosa esso renderà visibile e che cosa lascerà fuori; chi lo collauda arriva quando la scelta è stata fatta.

Alla formazione giuridica non chiederei un corso in più sulle tecnologie, ma un modo diverso di insegnare le stesse materie: per ogni istituto, dire dove la regola si forma, chi la applica, davanti a chi la si può contestare. Insieme all’esercizio della scrittura della regola, accanto a quello, consueto, della sua interpretazione.

Ho chiuso accostando al brocardo una frase di Harold Berman, per cui il corpo del diritto (in Occidente) sopravvive solo perché contiene un meccanismo intrinseco di mutamento organico. La prima garantisce l’esistenza del diritto; la seconda avverte che l’esistenza non basta, e che quel meccanismo ha bisogno di qualcuno che lo faccia evolvere.

Il brocardo, allora, garantisce che un diritto ci sarà. Ma i giuristi ne saranno ancora gli artefici?

Le slides che ho proiettato sono disponibili qui.