1. Introduzione. I contrasti giurisprudenziali o le diatribe dottrinali testimoniano come, in ambito giuridico, possano convivere opinioni diverse. La scienza giuridica, infatti, attinge ad uno statuto epistemologico per molti versi diverso e distante da quello che caratterizza le cosiddette scienze esatte nelle quali la “verità scientifica” è una ed è dimostrabile in maniera incontrovertibile anche con evidenze empiriche: si pensi all’affermazione “la terra ha una forma sferica e, quindi, non è piatta”.

D’altronde, proprio il dibattito (colto) tra gli addetti ai lavori, è un potente strumento di progresso della scienza dei giuristi[i].

Nella sua celeberrima “Introduzione al diritto comparato”, Rodolfo Sacco scrive[ii]:

«Innovazioni di modelli giuridici si hanno ad ogni piè sospinto. La sentenza originale, la risposta imprudente data dallo studente all’esame contengono una innovazione. Le sole innovazioni che contino sono peraltro quelle che provengano da un’autorità, o vengano fatte proprie da una autorità, o trovino imitatori a macchia d’olio e acquistino così una diffusione generalizzata. In sede sincronica, l’innovazione che non provenga dall’autorità è un errore: errore del giudice, errore dell’avvocato, errore dello studente. In sede diacronica, la natura dell’innovazione è più ambigua: se troverà imitatori, essa sarà una creazione, una scoperta; solo se non ne troverà, sarà un’opinione isolata, un errore[iii]».

 

2. Il “terrapiattismo giuridico”. Se si allarga lo sguardo al di là della cerchia dei giuristi e si prende in considerazione la comunità in generale ci si accorge, però, di un fenomeno del tutto peculiare. Esiste un diffusa convinzione che in materia di diritto ognuno possa dire qualunque cosa: ovvero che si possa parlare di diritto senza possederne neanche i rudimenti più elementari.

Se “gruppi di ispirati” affermano che la terra è piatta, in genere le persone ridono. Coloro che fanno tale affermazione vengono ritenuti privi di ogni credibilità e al più diventano protagonisti di servizi satirici sui mass media.

Se “genitori onniscienti” sostengono che i vaccini causano l’autismo, non manca lo scienziato che interviene a bacchettarli in maniera molto energica[iv].

In ambito giuridico si sentono persone, anche titolari di importanti cariche pubbliche, dire cose che hanno la stessa attendibilità di affermazioni come quella secondo cui “la terra è piatta” senza che ci siano reazioni di derisione. Al contrario tali affermazioni vengono da molti prese sul serio e considerate: “vere”.

Ecco un paio di esempi.

a) I “pieni poteri”. Nell’agosto del 2019 un Ministro del governo in quel momento in carica ha detto: «Chiedo agli italiani, se ne hanno voglia, di darmi “pieni poteri” per fare quello che abbiamo promesso di fare fino in fondo senza rallentamenti e senza palle al piede». Alcuni autorevoli costituzionalisti hanno spiegato perché quella frase non ha molto senso in una democrazia[v]. A me la richiesta ha fatto venire in mente un episodio de “I tre moschettieri” di Alexandre Dumas. Esattamente il passaggio nel quale il cardinale Richelieu incarica Milady de Winter di uccidere il duca di Buckingham. Milady si preoccupa di quello che le può succedere se scoperta. Così Richelieu le consegna seduta stante un salvacondotto: “Per ordine mio e per il bene dello Stato il latore della presente ha fatto quello che ha fatto”. Pieni poteri: di vita e di morte. Ma era un’altra epoca. E siamo nella finzione romanzesca.

b) La Banca d’Italia candidata alle elezioni. Nel novembre del 2018 un altro Ministro ha detto testualmente: «Se Banca d’Italia vuole un governo che non tocca la Fornero, la prossima volta si presenti alle elezioni con questo programma[vi]». Sabino Cassese ha scritto un editoriale sul Corriere della Sera per spiegare che neanche quella frase ha alcun senso. La Banca d’Italia non si può presentare alle elezioni. Chi dice cose del genere dimostra di non sapere che la democrazia ha al suo interno poteri e contropoteri, non tutti con una investitura popolare diretta. Le corti giudiziarie, la Corte costituzionale, le autorità indipendenti, le università, sono corpi autonomi, alcuni garantiti come tali dalla stessa Costituzione. Le persone che ne sono titolari non sono elette, ma scelte in altri modi, per lo più sulla base del merito, delle competenze, dell’esperienza, con competizioni aperte[vii].

Gli esempi potrebbero continuare. Ma quanto detto è sufficiente a confermare che molte persone sono convinte di poter sostenere qualunque cosa in ambito giuridico senza provocare le reazioni viceversa suscitate da affermazioni come quella secondo cui la terra sarebbe piatta.

 

3. Il cosiddetto “effetto Dunning-Kruger”. La situazione descritta può dipendere da molti fattori.

Ignoranza tout court. Ovvero non avere ben chiaro cosa sia il diritto (la schizofrenia del legislatore, la pessima qualità delle leggi, l’imprevedibilità della giurisprudenza non aiutano nel favorire la conoscenza del fenomeno giuridico). O, ancora, il pensare che il diritto sia ciò che personalmente si crede essere “giusto”. Cioè: credere che il proprio pensiero coincida con il diritto e, più in generale, con il giusto.

Con riferimento alla conoscenza del diritto, emerge, in maniera più marcata rispetto ad altri contesti, un particolare bias cognitivo: l’effetto Dunning-Kruger[viii]. Si tratta di una distorsione cognitiva per effetto della quale individui poco esperti in un campo tendono a sopravvalutare le proprie competenze autovalutandosi, a torto, esperti in quel campo. Per soprammercato, spesso gli incompetenti si dimostrano estremamente supponenti. Di questo effetto, che viene definito anche “illusione della conoscenza”, si sono occupati di recente due psicologi in un volume che cerca di spiegare perché si crede di sapere quello che non si sa[ix]. Legrenzi e Umiltà (questo il nome dei due psicologi), ricordano che le competenze richieste per fare bene una cosa sono le stesse necessarie per rendersi conto di non saperla fare. E ricordano anche il lavoro di due studiosi che hanno analizzato in dettaglio le microfondazioni del “populismo” e cioè i corto circuiti tra l’inevitabile incompetenza del votante e l’evitabile impreparazione del votato[x]. Specialmente quando una questione preoccupa e ci rende ansiosi, preferiamo affrontare i problemi sfrondandoli, attenti a pochi dettagli, vedendo gli alberi ma non la foresta[xi].

Conviene ricordare che l’esistenza dei bias cognitivi è esplicitamente riconosciuta dallo stesso ordinamento italiano. Nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 2018, (recante “Approvazione della Guida all’analisi e alla verifica dell’impatto della regolamentazione, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169”), si legge testualmente: «Le persone ricorrono frequentemente a regole euristiche che consentono di semplificare i processi decisionali e di effettuare le proprie scelte non solo risparmiando tempo, ma anche riducendo le informazioni necessarie. Ciò, tuttavia, può determinare errori cognitivi e scelte che, in ultima analisi, riducono il benessere[xii]».

 

4. L’alfabetizzazione giuridica. Lo scenario descritto trova alimento nella scarsa attenzione che al diritto viene riservata nei processi formativi. Di seguito un piccolo inventario dello stato dell’arte.

a) Scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado (fino ai 14 anni). Per effetto del d.l. 137/2008, a decorrere dall’anno scolastico 2008/2009 sono state “attivate azioni di sensibilizzazione e di formazione del personale finalizzate all’acquisizione nel primo e nel secondo ciclo di istruzione delle conoscenze e delle competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione», nell’ambito delle aree storico-geografica e storico-sociale e del monte ore complessivo previsto per le stesse. Iniziative analoghe sono avviate nella scuola dell’infanzia. Al fine di promuovere la conoscenza del pluralismo istituzionale, definito dalla Carta costituzionale, sono altresì attivate iniziative per lo studio degli statuti regionali delle regioni ad autonomia ordinaria e speciale[xiii].

Nei programmi didattici per la scuola primaria, del diritto si parla a proposito degli studi sociali e della conoscenza della vita sociale[xiv]. In particolare nel d.p.r. 104/1985 si legge: «Poiché la scuola elementare si propone di porre le basi per la formazione del cittadino e per la sua partecipazione attiva alla vita sociale, politica ed economica del Paese, è essenziale che essa fornisca gli strumenti per un primo livello di conoscenza dell’organizzazione della nostra società nei suoi aspetti istituzionali e politici, con particolare riferimento alle origini storiche e ideali della Costituzione». Tra gli obiettivi formativi c’è quello di far acquisire consapevolezza del significato della legge anche in funzione della comprensione dei fondamenti del sistema giuridico propri di uno stato di diritto.

b) Scuole secondarie di secondo grado. Nei licei il diritto, come “materia”, viene insegnato solo al primo biennio (66 ore annue) del liceo delle scienze umane[xv]. Inoltre viene insegnato, sempre come “materia”, nel primo biennio (66 ore annue) e in alcuni indirizzi degli istituti tecnici, e nel primo biennio (66 ore annue) e in alcuni indirizzi degli istituti professionali.

Il quadro non deve essere stato considerato appagante dal legislatore se questi, nel 2019, è intervenuto per introdurre l’insegnamento scolastico dell’educazione civica. In particolare, per effetto della legge 92/2019 a decorrere dal 2020, “nel primo e nel secondo ciclo di istruzione è istituito l’insegnamento trasversale dell’educazione civica, che sviluppa la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della società. Iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile sono avviate dalla scuola dell’infanzia[xvi].

A dire del legislatore (art. 1 l. 92/2019) “l‘educazione civica contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. L’educazione civica sviluppa nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni dell’Unione europea per sostanziare, in particolare, la condivisione e la promozione dei princìpi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al benessere della persona”. L’insegnamento trasversale di educazione civica non può essere inferiore a 33 ore annue[xvii].

Prima di chiudere questo paragrafo conviene ricordare che, negli ultimi anni, la Corte costituzionale[xviii], l’Associazione nazionale magistrati[xix] e il Consiglio nazionale forense[xx], hanno varato iniziative tese a far conoscere il diritto nelle scuole.

 

5. Quale alfabetizzazione giuridica: materia, cerniera o cornice? Non sappiamo se l’intervento legislativo da ultimo citato incrementerà davvero le conoscenze giuridiche dei cittadini di oggi e di domani. Non secondario è l’aspetto relativo alle competenze dei docenti: al di là delle scuole e degli indirizzi dove il diritto è insegnato come materia, conosce davvero il diritto chi è chiamato a farlo apprendere ai nostri giovani?

C’è poi il tema, ancora più rilevante, dei contenuti. Il diritto deve essere insegnato come materia così come si insegna la matematica, la storia o le geografia? Oppure deve essere considerato come una “cerniera” tra saperi diversi perché ci fa capire meglio, ad esempio, l’economia, le minacce tecnologiche e così via? O, ancora, deve essere la cornice della formazione di un cittadino, quella cornice che alimenta la cultura istituzionale, la cultura delle regole, la cittadinanza attiva, ovvero tutto ciò che rende protagonisti della vita sociale?

Probabilmente sono necessari tutti e tre gli approcci (come gli interventi in materia di alfabetizzazione giuridica ricordati nel paragrafo precedente sembrano, forse non del tutto consapevolmente, voler realizzare).

Su un elemento conviene riflettere. Tutte le agenzie che si occupano di formazione (dall’Unesco, all’UE, al Miur) ci dicono che i processi formativi (dalla scuola primaria al dottorato) devono far apprendere il sapere, il saper fare e il saper essere[xxi]. Il diritto aiuta ad impadronirsi del “saper essere”, ovvero della capacità di essere all’altezza del ruolo, la capacità di assumersi le responsabilità connesse ad ogni azione che poniamo in essere. È la cultura giuridica che ci aiuta a “fare la cosa giusta”.

 

6. Il ruolo dei giuristi. Per impedire che il “terrapiattismo giuridico” si diffonda tra i comuni cittadini, gli stessi giuristi possono svolgere un ruolo non secondario. Troppo spesso, nella percezione comune, il giurista viene visto o come «l’inquilino del tempio», cultore di una scienza per iniziati e basata su un linguaggio poco comprensibile; oppure viene associato al leguleio azzeccagarbugli che va in televisione per mimare processi e sostenere tesi che mutano nel volgere di un’inquadratura. Inoltre, tranne rare e meritorie eccezioni, manca una letteratura giuridica rivolta al pubblico in generale che spieghi ai non addetti ai lavori l’apporto fondamentale che il diritto può dare nella gestione dei problemi piccoli e grandi della nostra società[xxii]. Tutto ciò avviene perché spesso il giurista coltiva la «separatezza» della propria scienza: a volte viene il sospetto che la si rivendichi come unico modo per giustificare la propria esistenza.

Il “terrapiattismo giuridico” si combatte anche non offrendo del diritto una immagine di quello che il diritto non è: una scienza separata un po’ complicata e un po’ parolaia.

 

(in Foro italiano, 2020, V, 17 e ss.)

 

[i] Per approfondimenti si rinvia a G. Pascuzzi, La creatività del giurista. Tecniche e strategie dell’innovazione giuridica, Bologna, Zanichelli, 2018 (seconda edizione).

[ii] R. Sacco, Introduzione al diritto comparato, Torino, Utet, 1992, 134.

[iii] Sull’errore come condizione per il progresso della conoscenza vedi, più in generale, G. Giorello e P. Donghi, Errore, Bologna, Il Mulino, 2019.

[iv] R. Burioni, La congiura dei somari. Perché la scienza non può essere democratica, Milano, Rizzoli, 2019; Id., Balle mortali. Meglio vivere con la scienza che morire con i ciarlatani, Milano, Mondolibri, 2018.

[v] O. Pollicino e G. E. Vigevani, Perché Salvini non può chiedere «Pieni poteri», in Il Sole24ore, 9 agosto 2019 reperibile a questo indirizzo https://www.ilsole24ore.com/art/perche-salvini-non-puo-chiedere-pieni-poteri-ACYu05d.

[vi] Il Ministro faceva riferimento alla cosiddetta “legge Fornero” sulle pensioni.

[vii] S. Cassese, Ma Di Maio non lo sa, in Corriere della Sera del 10 ottobre 2018. L’articolo si può leggere a questo indirizzo https://www.corriere.it/opinioni/18_ottobre_10/ma-maio-non-sa-da25e008-ccba-11e8-ae88-febf99edce56.shtml.

[viii] J. Kruger e D. Dunning, Unskilled and unaware of it: how difficulties in recognizing one’s own incompetence lead to inflated self-assessments, in Journal of Personality and Social Psychology, vol.77, n. 6, 1999, pp.1121-1134.

[ix] P. Legrenzi e C. Umiltà, Molti inconsci per un cervello. Perché crediamo di sapere quello che non sappiamo, Bologna, Il Mulino, 2018, pp. 124 e ss.

[x] S. Sloman e P. Fernbach, L’ illusione della conoscenza. Perché non pensiamo mai da soli, Milano, Raffaello Cortina, 2018.

[xi] P. Legrenzi e C. Umiltà, Molti inconsci per un cervello, cit., p. 132.

[xii] Non è possibile approfondire il tema in questa sede, ma conviene ricordare che c’è chi si approfitta dei bias cognitivi delle persone. Nel libro Dieci ragioni per cancellare subito i tuoi account social (Milano, Il Saggiatore, 2018) Jaron Lanier ripete come una litania al lettore: “cancella i tuoi account social”. La ragione principale può essere così riassunta: i social network fanno i soldi modificando i nostri comportamenti, perché vendono a chi ha interesse la possibilità di orientare le nostre scelte (esempio: votare o non votare). E questo avviene proprio sfruttando (in maniera negativa) il modo di funzionare del nostro cervello.

[xiii] Decreto legge 1° settembre 2008, n. 137, Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, l. 30 ottobre 2008, n. 169. All’attuazione di quanto richiamato nel testo si deve provvedere entro i limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

[xiv] D.p.r. 12 febbraio 1985, n. 104, Approvazione dei nuovi programmi didattici per la scuola primaria.

[xv] Attualmente sono previste le seguenti tipologie di licei: liceo artistico, liceo classico, liceo linguistico, liceo musicale e coreutico, liceo scientifico opzione scienze applicate, liceo delle scienze umane opzione economico-sociale.

[xvi] Legge 20 agosto 2019, n. 92, Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica.

[xvii] L. 92/2019, art. 2, comma 3.

[xviii] “Viaggio in Italia. La Corte costituzionale nelle scuole” è il titolo dell’iniziativa che ha portato, dal 2018, i giudici costituzionali ad incontrare le studentesse e gli studenti delle scuole superiori di tutte le Regioni e le Province autonome, per parlare di Costituzione, per rispondere alle loro domande, per confrontarsi sui temi della legalità costituzionale. Maggiori informazioni all’indirizzo https://www.cortecostituzionale.it/jsp/consulta/viaggioItalia2/viaggio_home.do.

[xix] Nel novembre 2018 è stata sottoscritta una Carta d’Intenti tra il Miur, la Direzione nazionale antimafia, l’Autorità nazionale anticorruzione e, appunto, l’Associazione nazionale magistrati. Le parti si sono impegnate a promuovere un programma pluriennale di attività, realizzabili nell’ambito del citato insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione”, con particolare riferimento a percorsi di educazione alla legalità e alla deterrenza, al controllo e al contrasto dei fenomeni mafiosi e di criminalità organizzata. Maggiori informazioni all’indirizzo https://www.associazionemagistrati.it/doc/3068/firmata-la-carta-dintenti-per-leducazione-alla-legalit-nelle-scuole.htm

[xx] Nel 2016 è stato sottoscritto tra il Miur e il Cnf un Protocollo d’intesa sull’alternanza Scuola-lavoro (istituto introdotto dalla l. 107/2015, cosiddetta “La buona scuola”). Con questo strumento il Cnf ha inteso promuovere e incentivare la cultura della legalità nelle scuole di ogni ordine e grado, attraverso l’approfondimento delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica, e lo sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità. Maggiori informazioni all’indirizzo https://www.consiglionazionaleforense.it/web/cnf/scuola-lavoro.

[xxi] Per una spiegazione delle differenze che esistono tra le tre diverse tipologie di “saperi” citati nel testo si rinvia a G. Pascuzzi, Giuristi si diventa. Come riconoscere e apprendere le abilità proprie delle professioni legali, Bologna, Il Mulino, 2019 (terza edizione).

[xxii] Sul giurista come “problem solver” v. G. Pascuzzi, Il problem solving nelle professioni legali, Bologna, il Mulino, 2017.

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