Sulle sentenze “allucinate” dall’intelligenza artificiale

DiGiovanni Pascuzzi

9 Luglio 2026

Vasta eco sta suscitando la recente pronuncia della Cassazione penale n. 23006/2026 che ha sanzionato -sul piano dell’addebito delle spese processuali- la citazione di precedenti giurisprudenziali letteralmente inventati (“allucinati”) dall’intelligenza artificiale generativa.

A. Leggendo la notizia (e non è certo il primo caso) mi è tornata in mente una problematica che appartiene ormai allo scorso millennio ma che mantiene intatta la sua valenza pedagogica.

Nel 1949 Redenti (“I nostri tesmoteti, ovvero «le massime consolidate della Corte Suprema»”, Riv. trim., 1949, 120) scriveva:

“…prendere le massime c.d. ‘consolidate’ con beneficio di inventario … verificare, cioè, d’onde sia stata tratta la massima e se e quale concordanza veramente ci sia nelle fonti giurisprudenziali; verificare se la massimazione corrisponda al pensiero”.

Rodolfo Sacco denunciava le “massime mentorie” (Sacco, La massima mentitoria, in Visintini (a cura di), La giurisprudenza per massime e il valore del precedente, con particolare riguardo alla responsabilità civile, Padova, 1988)

A sua volta Gino Gorla (Gorla, Dovere professionale di conoscere la giurisprudenza e mezzi di informazione, Quaderni del Foro it., 1967, 291, 299) individuò almeno tre specie di massime sospette:

1) Prima specie: massime irragionevoli, cioè tali che attribuiscono al giudice uno svarione o una grossa rivoluzione rispetto alla communis opinio circa la legge scritta, la sua interpretazione, i relativi principî. Si può arrivare a casi, non rari, in cui la massima appaia tale perfino agli occhi di un giovincello laureando o appena laureato in Giurisprudenza;
2) Seconda specie: massime oscure, ambigue o polisense;
3) Terza specie: massime che ripetono pedissequamente articoli del codice o della legge scritta, oppure massime meramente definitorie di concetti, specie di quelli da manuali di istituzioni”.

Quante volte avvocati e giudici citano negli atti processuali solo le massime di una sentenza senza andare a verificare se quella massima corrisponde davvero al principio di diritto espresso e applicato nella sentenza che viene citata?

Citare una massima “mentitoria” e citare una sentenza inventata dall’AI sono cose tanto diverse sul piano dell’etica e della responsabilità professionale? C’è sempre di mezzo un terzo (il redattore della massima mentitoria oppure l’AI): ma non è forse compito dell’avvocato e del giudice verificare sempre e comunque? Solo che la citazione di massime mentitorie di regola non viene sanzionata.

B. Il fatto nuovo è rappresentato dall’intelligenza artificiale generativa il cui uso si sta allargando in maniera significativa. Sono tra quelli che guarda con favore al fenomeno. Ecco perché considero lungimirante l’iniziativa del Consiglio nazionale forense di bandire una “gara per l’affidamento di servizi di intelligenza artificiale per l’avvocatura” (bando dello scorso 4 marzo pubblicato sul sito CNF). L’obiettivo è avere strumenti tecnologici dedicati utilizzabili dagli avvocati italiani a supporto della propria attività (ad esempio: analisi documentale, ricerca giuridica, redazione di testi).

Oggi sul mercato, oltre ai chatbot generalisti (come ChatGPT, Gemini o Claude), esistono decine di piattaforme di intelligenza artificiale a pagamento dedicate specificamente agli operatori del diritto.

C. Assistiamo al proliferare di norme e pubblicazioni sui profili regolamentari ed etici dell’intelligenza artificiale. Mi pare sia meno battuta la strada della formazione all’uso concreto dell’intelligenza artificiale da parte dei giuristi.

Ho citato le massime giurisprudenziali. Quando insegnavo all’Università, organizzavo specifici seminari dedicati al “saper individuare il punto di diritto enunciato dalla sentenza leggendo il testo integrale” e senza guardare le massime [Vedi il libro “Giuristi si diventa“]. Ero e sono convinto che fosse e sia un ottimo esercizio per i giuristi in formazione. Oggi è fondamentale che agli studenti si insegni ad usare l’intelligenza artificiale generativa.

La Law School di Berkeley ha annunciato che, a partire dal prossimo autunno, offrirà ai propri studenti un nuovo corso dal titolo: “Intelligenza artificiale e pratica legale: interesse pubblico e pratica privata“. Il corso non si occuperà di leggi e aspetti etici, ma consentirà ai partecipanti di sperimentare concretamente le piattaforme di AI per imparare, tra l’altro, (i) ad interrogare l’intelligenza artificiale generativa (prompting) e, soprattutto, (ii) a valutare le risposte dell’AI (così da capire quando “allucina”).

Inutile dire che attività formative dedicate all’uso concreto dell’AI dovrebbero essere organizzate per chi è già operatore del diritto: avvocati e magistrati.

D. L’intelligenza artificiale tradizionale funziona per regole: il programmatore definisce istruzioni precise — «se accade A, fai B» — e il sistema le esegue. L’intelligenza artificiale generativa funziona in modo radicalmente diverso. Invece di seguire regole fisse, questi sistemi apprendono statisticamente da enormi quantità di testo — libri, articoli, sentenze, codici, conversazioni — e acquisiscono la capacità di produrre contenuti nuovi: testi, traduzioni, riassunti, risposte a domande, analisi di documenti. Non eseguono istruzioni predefinite: generano.

Per un giurista, questa distinzione è fondamentale. Un software tradizionale fa esattamente quello per cui è stato programmato. Un sistema di AI generativa fa qualcosa di più flessibile e potente, ma anche di meno prevedibile e verificabile. Capire questa differenza è il primo passo per usare questi strumenti con giudizio professionale.

Una sentenza “allucinata” è solo frutto di una domanda (prompt) sbagliata e di una mancata verifica dell’output. Non è colpa della macchina. L’AI, se usata con giudizio, moltiplica le potenzialità umane. Per chi si fa vincere dalla pigrizia finisce per essere dannosa. L’opzione “faccio come se l’AI generativa non esista” non è più percorribile.

 

Il Dubbio, 9 luglio 2026

 

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