Il 22 luglio il Consiglio superiore della magistratura ha aggiornato le raccomandazioni sull’uso dell’intelligenza artificiale nell’amministrazione della giustizia che aveva adottato l’8 ottobre 2025. L’aggiornamento è giustificato da quanto avvenuto nel breve lasso di tempo che separa le due delibere: (i) l’approvazione della legge 23 settembre 2025 n. 132 (“Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale”), che riserva (art. 15) al magistrato «ogni decisione sull’interpretazione e sull’applicazione della legge»; (ii) l’avvio, dal 1° gennaio, della sperimentazione di Microsoft 365 Copilot negli uffici giudiziari; (iii) il rilascio delle garanzie tecniche chieste a Microsoft dal Comitato paritetico (iv); la ricognizione della Struttura tecnica del Consiglio del 29 aprile; (v) la nota del Dipartimento per l’innovazione del 10 maggio, che annuncia un approccio «multimodello».
Conviene partire da un dato che nei due documenti resta sullo sfondo. Copilot (la chatbot di intelligenza artificiale prodotta da Microsoft) è stato scelto perché fa parte del “pacchetto Office” messo a disposizione degli utenti del “dominio giustizia”. Lo diceva il CSM in nota nel 2025 e lo ripete nel 2026, prendendo atto che Copilot «rappresenta lo strumento messo a disposizione dal Ministero in assenza di un sistema di AI progettato specificamente per la funzione giudiziaria». La ricognizione tecnica ne trae la conseguenza: è un modello per finalità generali, che «non è progettato per operare nell’ambito specifico della funzione giudiziaria».
Una prima considerazione: perché la sperimentazione deve limitarsi a un solo modello? Esistono altre chatbot generaliste: nulla impedisce di testarle alle stesse condizioni (ovvero: i dati devono restare in Italia, l’ambiente deve essere isolato, non ci deve nessun “addestramento” sui dati giudiziari). L’approccio «multimodello» dovrebbe andare in questa direzione: confrontare più sistemi è l’unico modo per sapere quale serve. Senza contare il fatto che esistono anche sistemi AI progettati proprio per il mondo giuridico. La sperimentazione dovrebbe guardare anche a questa opportunità. Ma esiste un punto più delicato. La delibera CSM del 2026 ammette la sperimentazione sull’uso dell’AI sugli atti processuali «nella misura in cui tali attività siano riconducibili alla fase analitica e ricostruttiva del processo e non incidano sulle valutazioni giuridiche, interpretative o decisionali». Fra le nuove attività consentite compaiono però l’analisi degli atti delle parti «ai fini della ricostruzione delle posizioni processuali» e il loro confronto «ai fini della individuazione del thema decidendum e del thema probandum ». Ma individuare il thema decidendum non è operazione descrittiva: è l’atto con cui si determina l’oggetto del giudizio, si selezionano le questioni rilevanti, si qualificano domande ed eccezioni. Chiamarla ricostruzione è una scelta lessicale, non una dimostrazione. E se la macchina consegna un perimetro già tracciato, il rischio non è che decida al posto del giudice: è che il giudice parta da un punto che non ha scelto. Il CSM lo aveva scritto nel 2025, raccomandando di preservare la «possibilità di resistere alla macchina» ed evitare l ‘automation bias .
Ma qui si apre un ulteriore problema. Le parti processuali hanno diritto di sapere se i loro atti sono stati elaborati da un sistema di AI? Nel 2025 il Consiglio poneva fra le condizioni di compatibilità con il giusto processo «la possibilità di verifica e contestazione degli output» e «la parità informativa tra le parti». Nel 2026 quelle formule non compaiono più — proprio quando l’ampliamento le renderebbe attuali.
La conclusione che il Consiglio trae è quella giusta: la funzione giudiziaria richiede sistemi «progettati ab origine per il dominio giuridico», con tracciabilità delle fonti e verificabilità degli output. Ma è la seconda volta che lo chiede.
Nell’ottobre 2025 aveva auspicato un sistema interno «pronto prima di agosto 2026»: quel termine è passato invano, e la sandbox regolatoria congiunta, sollecitata allora e ora, non è mai stata istituita. Il regolamento (UE) 2026/1744, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 24 luglio, sposta al 2 dicembre 2027 l’obbligo di usare sistemi certificati nei settori ad alto rischio quale è quello della giustizia: una proroga di sedici mesi che vanno usati per costruire, non per rimandare.
Resta un’ultima considerazione. Le due delibere vincolano i soli magistrati ordinari e operano dentro il «dominio giustizia» ministeriale.
Ma l’autonomia decisionale, il divieto di profilazione dell’attività giudiziaria, la parità informativa fra le parti non sono principi della sola giurisdizione ordinaria: valgono per quella amministrativa, contabile e tributaria allo stesso modo. Che ogni giurisdizione vi arrivi per conto proprio, con tempi e formule diverse, significa moltiplicare le sperimentazioni senza capitalizzarle e frammentare la committenza proprio quando servirebbe una domanda unitaria.
Una sede comune delle magistrature, aperta all’avvocatura, non toglierebbe nulla all’autonomia di ciascuno: darebbe alla giurisdizione italiana una voce sola nel momento in cui deve dire all’industria di che cosa ha bisogno.
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